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Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese da psicologi e da psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica. Le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta, infatti, sono equiparabili alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i contribuenti avvalersene anche senza prescrizione medica (circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, paragrafo 5.15). La detrazione è ammessa per un importo pari al 19% delle spese, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir).
Per effetto della Legge di bilancio 2020, ai fini della detrazione fiscale, i pagamenti dovranno risultare tracciabili, ossia  dovranno avvenire tramite  carta/bancomat, bonifico, assegno o moneta elettronica.

Il chiarimento riguardo la deducibilità delle spese sostenute per avvalersi di servizi psicologici arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20 del 2011 secondo la quale Il Ministero della Salute equipara di fatto le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta a quelle offerte da un medico.
Si sottolinea, inoltre, che l’assimilazione tra i due tipi di prestazione vale anche nel caso in cui i servizi psicologici vengano richiesti senza alcuna prescrizione medica. Si rientra, dunque, nelle detrazioni previste all’art. 15, comma 1, lett. C) del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi).

Ma si possono detrarre tutte le spese psicologiche?
Per rispondere a questa domanda è necessario distinguere tra prestazioni psicologiche sanitarie e prestazioni psicologiche non sanitarie.
Le prestazioni psicologiche sanitarie, esenti dall’IVA, sono tutti quei servizi psicologici e psicoterapeutici il cui scopo è il ripristino o il mantenimento della salute psicologica e del benessere dell’individuo. Soltanto le spese relative a questo tipo di interventi possono essere portate in detrazione. Infatti sempre l’Agenzia delle Entrate specifica che gli sgravi fiscali coinvolgono esclusivamente “le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche”.
Le prestazioni psicologiche non sanitarie, soggette ad IVA, sono quelle che non riguardano strettamente l’ambito del benessere psicologico. Fanno parte di questa particolare categoria, ad esempio, le consulenze aziendali, la formazione oppure i servizi resi allo scopo di potenziare le prestazioni e migliorare l’efficacia personale. Anche se erogati da professionisti regolarmente iscritti all’albo degli psicologi che si avvalgono delle proprie competenze specialistiche, si ricade in una fattispecie del tutto diversa. Tutte le spese sostenute per questo tipo di servizi non godono dell’agevolazione fiscale.

Per entrare più nello specifico e non lasciar spazio ad ambiguità elenchiamo tutte le prestazioni psicologiche di natura clinica, cioè volte a ristabilire o mantenere la salute della persona, che rientrano tra quelle deducibili in dichiarazione dei redditi. Sono tutti servizi relativi a consulenze, diagnosi o abilitazioni/riabilitazione psicologiche.

L’importo della detrazione per spese psicologiche si calcola esattamente come per le altre spese sanitarie. La detrazione sarà pari al 19% del totale della spesa sostenuta a lordo di una franchigia pari a 129,11 euro. Ciò significa che per importi inferiori o pari a quella cifra non spetta alcuna deduzione fiscale e che alla somma delle spese bisognerà sottrarre 129,11 euro prima di applicare la percentuale. Se ad esempio si sostengono spese pari a 800 euro, la detrazione sarà calcolata su un importo pari a 670,89 euro (800 euro – 129,11 euro di franchigia) e corrisponderà al 19% calcolato su quella cifra. Per poter godere dei notevoli vantaggi fiscali legati alle detrazioni è sufficiente conservare le fatture relative alle prestazioni psicologiche sanitarie – le ricevute che lo psicologo o il terapeuta emettono, segnalando correttamente gli importi nel quadro RP del 730.

Dott.ssa Nicoletta Alberta

Psicologa Psicoterapeuta

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